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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025 la Legge 27 maggio 2025, n. 78, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
Il provvedimento introduce disposizioni finalizzate a rendere obbligatoria, per le imprese operanti sul territorio nazionale, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. La norma conferma l’obbligo per le grandi imprese a partire dal 1° aprile 2025, mentre introduce scadenze differenziate per le altre imprese, in base alla loro dimensione.
In particolare, la legge di conversione mantiene invariate le date che già erano state fissate, ma cambia il criterio di classificazione. Per quanto riguarda le definizioni di medie imprese e piccole e microimprese si dovranno seguire, ora, i criteri stabiliti dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023.
Iter normativo: dalla Legge di Bilancio al testo definitivo della Legge di conversione
L’obbligo di stipulare polizze assicurative contro i danni derivanti da eventi catastrofali è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e seguenti), che ha previsto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, con decorrenza iniziale dal 31 marzo 2025.
Successivamente, con il Decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, il Governo è intervenuto per modulare i termini di applicazione dell’obbligo, differenziandoli in base alla dimensione aziendale e introducendo ulteriori disposizioni operative. Il provvedimento è stato, infine, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025, n. 78, pubblicata nella GU del 30 maggio 2025 ed entrata in vigore il 31 maggio 2025, completando così l’iter normativo e rendendo pienamente operative le nuove regole.
Principali novità introdotte dalla Legge 78/2025 rispetto al DL 39/2025
La Legge di conversione n. 78 del 27 maggio 2025 non si è limitata a confermare le misure già previste dal Decreto Legge n. 39/2025, ma ha anche introdotto modifiche e integrazioni rilevanti che incidono sulla portata e sull’applicazione dell’obbligo assicurativo. Di seguito si riassumono le principali novità apportate in sede di conversione:
- Adozione dei criteri dimensionali aggiornati della Direttiva delegata (UE) 2023/2775, che sostituiscono la precedente Raccomandazione 2003/361/CE. Questo incide direttamente sulla classificazione delle imprese ai fini delle scadenze dell’obbligo assicurativo.
- Introdotta una soglia rafforzata per le grandi imprese che intendono accedere a coperture assicurative globali senza limiti di scoperto o franchigia: devono possedere congiuntamente un fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera o) del D.M. 18/2025.
- Precisata la modalità di calcolo del valore assicurabile dei beni: la legge stabilisce che si debba fare riferimento al valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, al costo di rimpiazzo per i beni mobili e al costo di ripristino delle condizioni per i terreni danneggiati da eventi calamitosi.
- Estesa l’esclusione dai contributi pubblici anche agli immobili non assicurabili: in particolare, quelli costruiti senza valido titolo edilizio, salvo che siano in sanatoria o con procedimento in corso. Non solo sono esclusi dall’obbligo assicurativo, ma non possono beneficiare di alcun indennizzo pubblico in caso di evento catastrofale.
- Previsto un sistema di sorveglianza sui premi assicurativi, affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi in collaborazione con IVASS, con il compito di evitare aumenti ingiustificati e manovre speculative, anche su segnalazione delle imprese obbligate.
Cosa sono le polizze Cat Nat
Le polizze Cat Nat (catastrofi naturali) sono contratti assicurativi che tutelano le imprese contro i danni materiali diretti causati da eventi naturali estremi, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Queste coperture mirano a proteggere il patrimonio aziendale—immobili, impianti, attrezzature e terreni—in caso di calamità, riducendo la dipendenza dagli aiuti pubblici.
L’obiettivo è garantire la continuità operativa anche in contesti di grave emergenza ambientale, attraverso un sistema di gestione del rischio condiviso tra imprese, assicuratori e Stato. Dal 2025, tali polizze sono obbligatorie per tutte le imprese, con scadenze variabili in base alla dimensione.
Obbligo assicurativo: scadenze e requisiti dimensionali
L’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni causati da eventi catastrofali ricade su tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, incluse quelle con sede legale estera ma stabile organizzazione in Italia. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, che continuano a essere soggette a regole specifiche già previste dalla normativa di settore.
Le scadenze per l’adempimento variano in base alla dimensione dell’impresa, secondo quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, che definisce i criteri dimensionali in base a due parametri principali: numero di dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio. In particolare:
- le grandi imprese, ovvero quelle con più di 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo oltre i 43 milioni di euro, devono sottoscrivere la polizza entro il 1° aprile 2025, con una moratoria di 90 giorni durante la quale l’assenza di copertura non comporta esclusioni da benefici pubblici;
- le medie imprese, con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, hanno tempo fino al 1° ottobre 2025;
- le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio ≤ 10 milioni di euro) e le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio ≤ 2 milioni di euro) devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
Questa scansione temporale graduata consente una transizione sostenibile, riducendo l’impatto economico e amministrativo per le realtà aziendali di dimensioni inferiori.
Rischi coperti e beni assicurati
Le polizze cosiddette “Cat Nat” devono coprire i danni diretti causati da eventi catastrofali e calamità naturali che si verifichino sul territorio nazionale. In particolare, la copertura assicurativa deve includere i seguenti rischi naturali:
- sismi,
- slluvioni, inondazioni, esondazioni,
- frane.
I beni da assicurare sono quelli rilevanti ai fini dell’attività d’impresa, così come individuati all’articolo 2424 del codice civile. Rientrano nell’obbligo:
- Terreni,
- Immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali),
- Macchinari e impianti produttivi,
- Attrezzature industriali e commerciali.
La norma esclude espressamente dalla copertura:
- immobili abusivi o non in regola urbanisticamente, salvo quelli oggetto di sanatoria o con procedimenti in corso
- eventi non naturali, come quelli derivanti da atti di terrorismo, guerra, sabotaggio o contaminazioni radioattive
Le polizze devono prevedere premi proporzionali al rischio e possono includere franchigie o scoperti fino a un massimo del 15% del danno (limite non applicabile alle grandi imprese con contratti assicurativi globali di gruppo).
Scoperti, franchigie e massimali: le novità introdotte dalla Legge 78/2025
Con la Legge 78/2025, di conversione del DL 39/2025, sono state introdotte modifiche significative al regime delle polizze catastrofali, in particolare per quanto riguarda scoperti, franchigie e soglie di indennizzo. La normativa generale prevede che le polizze possano contenere uno scoperto o una franchigia, ma con un tetto massimo del 15% del danno. In pratica, in caso di evento catastrofale, l’impresa assicurata non può restare scoperta per più del 15% dell’importo del danno subito.
Una delle principali novità della Legge di conversione è l’introduzione di criteri progressivi legati all’importo assicurato:
- per coperture fino a 30 milioni di euro, resta valido il limite massimo del 15% di scoperto;
- per valori tra 1 e 30 milioni di euro, viene garantito un indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata, anche in presenza di clausole restrittive;
- per coperture oltre i 30 milioni di euro, non si applicano limiti: le condizioni (scoperti, franchigie, massimali) sono liberamente pattuite tra le parti.
Un’altra novità rilevante introdotta dalla Legge 78/2025 riguarda le grandi imprese, per le quali è prevista una deroga esplicita: in questi casi non si applica la regola generale sul tetto del 15%. Le imprese che rispettano i requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera o) del D.M. 18/2025 — ovvero fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti — possono stipulare polizze globali prive di scoperto e franchigia, anche su base consolidata di gruppo, incluse società controllate e collegate.
NOTA BENE: Questa deroga nasce dall’esigenza di assicurare coperture più ampie a soggetti esposti a rischi di entità potenzialmente maggiore, riducendo le incertezze finanziarie e garantendo maggiore stabilità operativa in caso di calamità.
Infine, la legge ha ribadito che, per quanto riguarda i terreni, il valore assicurabile non è riferito al mercato immobiliare, ma al costo di ripristino delle condizioni originarie, al fine di evitare sovrastime e assicurare una copertura realistica e proporzionata all’impatto effettivo dell’evento dannoso.
Conseguenze dell’inadempimento: esclusione dai benefici pubblici
Il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da eventi catastrofali comporta, come conseguenza principale, l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario erogati con risorse pubbliche. Questa esclusione si applica anche nel caso in cui i fondi siano destinati a far fronte proprio a eventi calamitosi, come terremoti, alluvioni o frane.
La decorrenza delle conseguenze varia a seconda della dimensione dell’impresa:
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È importante sottolineare che questa non è una sanzione automatica, ma una limitazione selettiva che punta a rafforzare la cultura della prevenzione e responsabilizzare le imprese nella gestione dei propri rischi, riducendo al contempo la dipendenza dagli aiuti pubblici in caso di emergenza.
A seguire un Tabella riepilogativa delle novità della Legge di conversione n. 78/2025.
Ambito | Novità introdotta dalla Legge 78/2025 |
---|---|
1. Scadenze e classificazione imprese | Le scadenze restano: • Grandi imprese: 31 marzo 2025 • Medie imprese: 1° ottobre 2025 • Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025 • Pesca e acquacoltura: 31 dicembre 2025 Cambiano i criteri dimensionali: |
2. Valore assicurabile | • Immobili: valore di ricostruzione a nuovo • Beni mobili: costo di rimpiazzo • Terreni: costo di ripristino |
3. Immobili in sanatoria | • Assicurabili se con titolo edilizio sanato o in corso di sanatoria/condono • Esclusi gli immobili irregolari non sanabili, anche dai contributi pubblici |
4. Beni di terzi usati in azienda | • L’indennizzo va al proprietario (se informato della polizza) • Deve essere usato per il ripristino • In caso contrario, l’impresa ha diritto a compensazione per lucro cessante fino al 40% |
5. Scoperto/franchigia per grandi gruppi | • Esclusione dal limite del 15% di scoperto/franchigia per imprese con: – Fatturato > 150 milioni € – Almeno 500 dipendenti – Polizza unica per l’intero gruppo |
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