
In presenza di trasferimenti di aziende, quote e azioni in trust, il disponente, o il trustee in caso di trust testamentario, può esercitare l’opzione per la tassazione in entrata usufruendo dell’esenzione, purché vengano rispettati i requisiti essenziali che erano già stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 110/E/2009. Lo ribadisce STEP Italy nel positio paper sulla tassazione anticipata ed esenzione per i trasferimenti di aziende, quote e azioni nei trust. Rispetto al trust testamentario, tuttavia, allo stato attuale, tale interpretazione non sembra concretamente percorribile a causa delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in relazione al modello di dichiarazione di successione.
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