14 Maggio 2025
Bonus Giovani e Donne: dall’INPS le istruzioni operative


Bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione come potenziamenti delle misure strutturali hanno avuto una gestazione sicuramente lunga e travagliata. Si potrebbero richiamare lunghe saghe d’avventura con minori colpi di scena ma, come spesso accade, si è finalmente giunti a quello che sembra l’atto finale.

Le Circolari INPS 90 e 91 offrono le indicazioni rispetto ad una “necessaria” differenziazione delle misure per adeguarle alle condizioni europee.

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In questo articolo proveremo, in sintesi, ad offrire una prima visione delle principali indicazioni delle Circolari INPS ricordando che, sempre rimandando ad epiche avventure, parte del viaggio è la fine.

Bonus Giovani Coesione

La Circolare INPS 12 maggio 2025 n. 90 offre indicazioni in merito agli incentivi contributivi previsti dal DL 60/2024, con particolare attenzione alla loro compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il DL 60/2024 (c.d. “Decreto Coesione”) in coordinato con i Decreti attuativi ha previsto due distinte agevolazioni contributive per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato:

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  • Art. 22 c. 1: incentivo generalizzato per l’assunzione di giovani (Under 35) che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato.
  • Art. 22 c. 3: incentivo rafforzato per le stesse assunzioni ma limitato alle regioni della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno.

La differenza cruciale tra i due regimi riguarda la portata soggettiva e territoriale della misura: mentre il primo si applica a tutti i datori di lavoro privati in qualsiasi area del Paese, il secondo è riservato a specifiche aree del Sud Italia e, per questo motivo, sottoposto alle regole sugli aiuti di Stato previste dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

La misura generalizzata non è considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

In sostanza, l’agevolazione si configura come uno strumento strutturale di promozione dell’occupazione giovanile stabile, senza interferire con le regole di mercato dell’Unione europea.

L’INPS, quindi, sottolinea che l’esonero potenziato destinato ai datori di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno è invece una misura selettiva, e per tale motivo soggetta all’autorizzazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE.

La Commissione ha autorizzato la misura con Decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025, riconoscendone la compatibilità con il Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE 651/2014).

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Il beneficio maggiorato per il mezzogiorno può coprire al massimo la metà dei costi salariali complessivi (retribuzione lorda + contributi obbligatori) sostenuti per l’assunzione.

Sono escluse le imprese che rientrano nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento UE 651/2014.

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Richiamando la regolamentazione Europea, necessaria per il finanziamento della misura, l’assunzione deve generare un incremento reale dell’occupazione, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), confrontando la media del personale occupato nei 12 mesi successivi all’assunzione con quella dei 12 mesi precedenti. Sono ammessi scostamenti dovuti a dimissioni, pensionamenti, invalidità o riduzioni volontarie dell’orario. Il mancato rispetto di tale requisito comporta la revoca dell’agevolazione e l’obbligo di restituzione delle somme percepite.

Non possono accedere all’esonero i soggetti che abbiano ricevuto aiuti di Stato illegittimi e non ancora rimborsati.

Per l’incentivo selettivo (art. 22, c. 3), l’INPS provvederà alla registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi: le regole di cumulabilità

L’INPS chiarisce che gli esoneri contributivi previsti dall’art. 22 non sono cumulabili con altri incentivi che incidano sulla medesima contribuzione datoriale. In particolare, non sono compatibili con:

È invece ammessa la compatibilità con misure fiscali o altri regimi che intervengano su voci diverse rispetto alla contribuzione datoriale, come:

  • deduzione maggiorata del costo del lavoro (D.Lgs. 216/2023);
  • esonero per aziende con certificazione di parità di genere (L. 162/2021);
  • esoneri a favore della lavoratrice madre (L. 213/2023).

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A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro potranno presentare domanda tramite il “Portale delle Agevolazioni” INPS. Il Modulo online richiede informazioni dettagliate su:

  • l’azienda richiedente;
  • il lavoratore interessato;
  • tipo di contratto (full-time/part-time);
  • Stipendio medio e contribuzione;
  • Sede operativa.

In particolare, per l’incentivo generalizzato (comma 1), è ammessa la richiesta anche per assunzioni già effettuate dal 1° settembre 2024. Invece, per l’incentivo selettivo (comma 3), sarà possibile presentare domanda solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea e per assunzioni da effettuare entro il 31 dicembre 2025.

L’INPS, per cercare di “ovviare” a questo problema, specifica che è possibile per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al giorno precedente la data di rilascio dell’apposito applicativo di domanda, può essere riconosciuto il solo esonero di cui all’art. 22, c. 1, DL 60/2024, nei limiti di importo di 500 euro mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno. La scelta della misura di cui all’art. 22, c. 1, del DL 60/2024 può riguardare anche i rapporti di lavoro da instaurare a decorrere dalla data del rilascio dall’apposito applicativo fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, anche per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data di rilascio dell’apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell’agevolazione, rimane ferma la possibilità per il datore di lavoro interessato di accedere alla misura di cui all’art. 22, c. 1, citato, anche se la sede di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.

Esposizione Uniemens

Ai fini dell’esposizione in Uniemens le agevolazioni potranno essere esposte dal mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Art. 22, c. 1 (codice “EG35”)

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Procedura celere

 

Elementi da valorizzare in Uniemens (<InfoAggcausaliContrib>):

  • <CodiceCausale> = “EG35”
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> = numero di protocollo della domanda
  • <TipoIdentMotivoUtilizzo> = “PROTOCOLLO”
  • <AnnoMeseRif> = mese del conguaglio
  • <BaseRif> = retribuzione imponibile (solo per arretrati)
  • <ImportoAnnoMeseRif> = importo conguagliato

Le agenzie di somministrazione devono inserire anche matricola o CF impresa utilizzatrice, con tipo identificativo “MATRICOLA_AZIENDA”, “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.

Per quanto riguarda i mesi arretrati (da settembre 2024) possono essere dichiarati solo nei flussi di giugno, luglio e agosto 2025.

Esonero contributivo Giovani – Art. 22, comma 3 (codice “ES35”)

  • <CodiceCausale> = “ES35”

Nel caso in cui si sia già fruito di un incentivo non cumulabile sarà necessario restituire l’agevolazione tramite flussi regolarizzativi (senza sanzioni).

Mentre, nel caso dell’agevolazione Giovani GECO sarà possibile utilizzare il codice a Debito “M472” con l’importo da restituire.

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Con la pubblicazione invece della circolare INPS n.91, vengono chiarite le modalità operative per l’accesso agli esoneri contributivi previsti dall’art. 23 DL 60/2024 (cosiddetto “Decreto Coesione”) a favore dell’assunzione a tempo indeterminato di donne in condizioni svantaggiate.

I datori di lavoro devono inoltrare l’istanza di ammissione esclusivamente tramite il Modulo online disponibile, a partire dal 16 maggio 2025, sul sito www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.

Le modalità di richiesta cambiano a seconda del tipo di esonero richiesto:

  • Per le assunzioni già effettuate (dal 1° settembre 2024) o ancora da effettuare, è ammessa la domanda per:
    • donne assunte in settori con elevata disparità occupazionale di genere;
    • donne disoccupate da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza.
  • Per le assunzioni future (non ancora avvenute), è ammessa la domanda nel caso in cui la lavoratrice:
    • sia disoccupata da almeno 6 mesi e
    • risieda nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

In questo secondo caso, l’istanza deve essere inviata prima dell’assunzione. Le assunzioni effettuate prima della domanda non saranno in alcun modo agevolabili.

Procedura INPS

Una volta ricevuta l’istanza telematica, l’INPS procede a:

  1. Calcolare il beneficio spettante, sulla base dei contributi indicati.
  2. Consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per verificare eventuali incompatibilità o cumuli vietati.
  3. Registrare e approvare la domanda, se ci sono risorse disponibili.

Se l’istanza riguarda un’assunzione già avvenuta, l’INPS fornisce immediatamente riscontro attraverso il portale stesso.

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Se invece l’assunzione non è ancora avvenuta, l’Istituto comunica via PEC (o e-mail) e MyINPS l’accoglimento e invita il datore a procedere con l’assunzione entro 10 giorni, inviando la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm). Il mancato rispetto di questo termine comporta la perdita delle risorse accantonate.

Esposizione Uniemens

I datori di lavoro devono utilizzare i nuovi codici causali “ED25” (per l’esonero standard) e “EDZE” (per le donne residenti nel Mezzogiorno), indicando:

  • il numero di protocollo della domanda (campo IdentMotivoUtilizzoCausale);
  • la mensilità di riferimento (AnnoMeseRif);
  • la retribuzione imponibile (BaseRif, solo per arretrati);
  • l’importo conguagliato (ImportoAnnoMeseRif).

Anche in questo caso è consentito, ove possibile presentare domanda per assunzioni già effettuate, il recupero degli arretrati solo nei flussi di giugno, luglio e agosto 2025, relativamente ai mesi da settembre 2024 in avanti.

Se il datore ha già fruito di un altro incentivo non cumulabile e desidera accedere al nuovo esonero, deve restituire l’incentivo precedente attraverso appositi flussi regolarizzativi. In caso di restituzione dell’incentivo previsto dalla L 92/2012 (50% per donne svantaggiate), va utilizzato il codice causale “M431”.

Fonti: Circolare INPS 12 maggio 2025 n. 90

Circolare INPS 12 maggio 2025 n. 91

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